Possibile fruire del bonus mamme solo per una parte del 2025
La lavoratrice può beneficiare nel 2025 sia del bonus mamme sia della decontribuzione totale, seppur in mesi non coincidenti
L’art. 6 del DL 95/2025 ha rinviato dal 2025 al 2026 la decontribuzione parziale ex art. 1 commi 219 – 220 della L. 207/2024 e ha introdotto per il 2025 il c.d. bonus mamme, un contributo da 40 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli e un reddito da lavoro, autonomo e dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025, pari o inferiore a 40.000 euro.
Si ricorda che le destinatarie del contributo sono le lavoratrici madri:
- dipendenti, sia del pubblico sia del privato, comprese le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente e quelli a scopo di somministrazione (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico);
- autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome e autonome iscritte alla Gestione separata INPS;
- professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/1996.
Sono escluse dal bonus le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (circ. INPS n. 139/2025).
Le lavoratrici devono avere due figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, oppure più di due figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.
Come chiarito dall’INPS con la circ. n. 139/2025, il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025. In merito, l’Istituto ha specificato che:
- se la lavoratrice possiede il requisito, questo si intende soddisfatto per l’intero anno (con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli);
- se il requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.
Ai fini della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
Il bonus mamme si intreccia inevitabilmente anche con la decontribuzione totale ex art. 1 comma 180 della L. 213/2023. Si ricorda che la norma riconosce alle lavoratrici con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con almeno tre figli un esonero del 100% della quota IVS a proprio carico (massimo 3.000 euro) per gli anni 2024, 2025 e 2026, ma comunque fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Le lavoratrici con almeno tre figli non possono fruire del bonus mamme per i mesi in cui sono titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto fruiscono già della decontribuzione totale ex L. 213/2023.
Tenuto conto del requisito relativo al numero e all’età dei figli, nonché del rapporto di lavoro, è possibile che la lavoratrice si ritrovi a fruire del bonus mamme solo in una parte dell’anno ovvero a fruire sia del bonus mamme sia della decontribuzione totale seppur in mesi differenti.
Si prenda il caso, ad esempio, di una lavoratrice con due figli alla data del 1° gennaio 2025 ma con il figlio più piccolo che compie 10 anni nel mese di aprile 2025. In questo caso il bonus mamme spetta solo per una parte del 2025, in particolare per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Dal mese di maggio non può fruire né del bonus mamme (il figlio più piccolo ha superato i 10 anni) né della decontribuzione totale (assenza del terzo figlio).
Un’altra situazione che può determinare la fruizione solo per parte dell’anno del bonus mamme è quella della nascita del secondo figlio nel 2025. Se, ad esempio, il secondo figlio nasce a novembre 2025, il bonus spetta solo per i mesi di novembre e dicembre.
Come accennato, la lavoratrice può trovarsi anche nella situazione di beneficiare del bonus mamme e della decontribuzione totale, seppur in mesi non coincidenti tra loro. Si prenda, ad esempio, il caso di una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato che alla data del 1° gennaio 2025 è madre di due figli e con il terzo figlio che nasce nel mese di agosto 2025. In questo caso, la lavoratrice fruisce del bonus mamme per i mesi da gennaio a luglio 2025, mentre dal mese di agosto potrà fruire della decontribuzione totale.
Altro caso riguarda la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato avvenuto nel 2025, ad esempio nel mese di settembre 2025, per la lavoratrice con tre figli alla data del 1° gennaio 2025. In questo caso, la lavoratrice fruisce del bonus mamme per i mesi da gennaio ad agosto 2025 e della decontribuzione totale dal mese di settembre.
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