Sale all’89,77% il tax credit per le istanze Transizione 5.0 non soddisfatte
Il DL 42/2026 modifica la disposizione introdotta dal DL fiscale solo la scorsa settimana
Sale dal 35% all’89,77% il credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive per il credito d’imposta transizione 5.0, per il quale erano state esaurite le risorse disponibili.
L’art. 1 comma 1 lettera a) del DL 3 aprile 2026 n. 42 approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78, interviene infatti sull’art. 8 del DL 27 marzo 2026 n. 38 (c.d. decreto fiscale), che aveva inizialmente previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 35% di quanto richiesto (si veda “Nuovo tax credit per le istanze Transizione 5.0 non soddisfatte” del 28 marzo 2026).
La modifica recepisce l’annunciato incremento delle risorse destinate a tale misura (si veda “Nuove risorse in vista per Transizione 5.0” del 2 aprile 2026).
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 42/2026, l’art. 8 del DL 38/2026 prevede il riconoscimento del “nuovo” credito d’imposta, con una diversa misura, alle imprese che:
- hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024;
- abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Il credito d’imposta è ora previsto in misura pari all’89,77% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale (non è quindi più previsto il riferimento alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, come nella versione originaria della norma).
Il nuovo credito d’imposta spetta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sulle risorse su cui all’art. 1 comma 770, secondo periodo della L. 199/2025, con un incremento quindi di risorse rispetto a quanto inizialmente disposto (che erano fissate in misura pari a 537 milioni di euro).
In assenza di modifiche al comma 2 dell’art. 8 del DL 38/2026, resta fermo il termine del 30 aprile 2026 entro il quale il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Restano inoltre invariati i modi di utilizzo del nuovo credito d’imposta legato all’esaurimento delle risorse per Transizione 5.0, che è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati;
- senza applicazione del limite annuale ex art. 1 comma 53 della L. 244/2007 per i crediti d’imposta agevolativi (250.000 euro), del limite generale ex art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché del divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.
Tale credito non concorre, per espressa previsione, alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
Il DL 42/2026 introduce inoltre il nuovo comma 3-bis all’art. 8 del DL 38/2026, che prevede, per le summenzionate imprese, un contributo ad hoc concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni sopra citate, sostenute per:
- gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
- le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.
Tale contributo non può eccedere per ciascuna istanza l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.
Il contributo spetta comunque nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028. Il MIMIT provvede all’erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.
Le disposizioni relative a tale contributo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il MIMIT.
Infine, il DL 42/2026 contiene anche misure di riduzione delle accise sui carburanti e un credito d’imposta per le imprese agricole (si veda “Alle imprese agricole credito d’imposta del 20% per l’acquisto di carburante” di oggi.
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