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Ipoteca sul fondo patrimoniale per le sanzioni di Consob e Banca d’Italia

La sanzione irrogata nell’esercizio di funzioni di gestione apicale è un debito inerente ai bisogni familiari se la remunerazione è il reddito primario del nucleo

/ Carmela NOVELLA

Martedì, 13 ottobre 2026

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Nella sentenza n. 26690, depositata ieri, la Cassazione ha affrontato il tema della legittimità dell’ipoteca esattoriale ex art. 77 del DPR 602/73, iscritta su un bene immobile costituito in fondo patrimoniale, in una fattispecie, del tutto peculiare, in cui il credito vantato nei confronti del coniuge debitore scaturiva da due sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a quest’ultimo dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia per illeciti commessi nell’esercizio della sua funzione di Presidente del CdA di un istituto di credito.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 170 c.c., l’esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale e sui frutti di essi “non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. In sostanza: se il debito è contratto nell’interesse della famiglia, il creditore potrà soddisfarsi sui beni del fondo patrimoniale; per le obbligazioni assunte al fine di soddisfare bisogni estranei a quelli familiari, opera la regola della inespropriabilità dei beni confluiti nel fondo, a meno che il creditore ignorasse l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari.

Nei giudizi di merito che hanno preceduto il ricorso per Cassazione, il debitore aveva chiesto l’accertamento dell’insussistenza del diritto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di iscrivere le due ipoteche sull’immobile e dell’inefficacia delle medesime, sull’assunto che il debito scaturiva da sanzioni amministrative irrogate per condotte colpose e di natura omissiva e, quindi, era per sua natura estraneo ai bisogni della famiglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.c.

L’interpretazione della nozione di inerenza del debito ai bisogni della famiglia invocata dal coniuge debitore era stata, tuttavia, respinta in primo grado, con successiva conferma in appello, in forza del richiamo ad alcune pronunce della Suprema Corte, ove si è affermato che il carattere familiare dei bisogni da soddisfare col fondo patrimoniale (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento e all’univoco sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa) non va determinato guardando alla natura dell’obbligazione (legale, contrattuale o extracontrattuale), ma alla relazione esistente tra il fatto generatore di essa e i bisogni del nucleo familiare (tra le tante, Cass. nn. 6260/2025 e 4011/2013).

Applicando tali principi al caso concreto esaminato, la Corte d’Appello era giunta a ritenere che le sanzioni amministrative comminate al debitore per gli illeciti commessi nell’esercizio della funzione di gestione apicale nell’istituto di credito dovessero farsi rientrare nel concetto di debiti contratti per il soddisfacimento di bisogni della famiglia, “in quanto le condotte illecite erano attinenti a un incarico altamente remunerato, fonte della parte più cospicua del reddito familiare complessivo e, pertanto, necessario ad assicurare il tenore di vita familiare prescelto”.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la correttezza della soluzione adottata dai giudici di merito, facendo propria un’interpretazione estremamente ampia e dichiaratamente “evolutiva” del concetto di inerenza del debito ai bisogni della famiglia, suscettibile di ricomprendere anche i debiti connessi all’attività lavorativa, professionale o d’impresa del coniuge, dai cui proventi il nucleo familiare trae i mezzi di sostentamento e il proprio benessere economico.

Per la Corte, la natura extracontrattuale dell’obbligazione non vale di per sé a escludere il collegamento causale tra il debito e i bisogni della famiglia, a meno che non si tratti di sanzioni che scaturiscono da un fatto illecito occasionale o del tutto avulso dall’attività lavorativa esercitata del coniuge. Quest’ultima condizione non ricorreva nel caso di specie, laddove l’obbligazione pecuniaria costituiva una passività strettamente inerente e immanente alle concrete modalità di esercizio dell’incarico professionale di vertice ricoperto dal debitore, incarico altamente remunerato proprio in ragione dell’elevato grado di rischio connaturato alle mansioni svolte. Di conseguenza, mancando la prova che le risorse economiche derivanti dall’esercizio di tale carica apicale non erano state stabilmente destinate e impiegate dal debitore per garantire e incrementare l’elevato tenore di vita del proprio nucleo familiare, l’obbligazione sanzionatoria derivante dai rischi fisiologici di quello stesso incarico non poteva essere scissa dal flusso di utilità che aveva alimentato i bisogni della famiglia.

La sentenza n. 26690/2026 (sebbene lo neghi espressamente) sembra porsi in contrasto con la diversa posizione assunta dalla Corte nell’ordinanza n. 35836/2022, che aveva, invece, condivisibilmente affermato l’estraneità ai bisogni della famiglia delle obbligazioni risarcitorie da illecito civile, nonché delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative, incluse quelle comminate per violazioni di disposizioni tributarie, in quanto volte a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato e, quindi, per difetto di una relazione diretta tra danno arrecato e vantaggio della famiglia.

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