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Esenzione per atti relativi al divorzio non estesa a tutti i conferimenti in trust

/ REDAZIONE

Martedì, 13 ottobre 2026

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Nell’ordinanza n. 26643, depositata ieri, la Cassazione affronta la questione dell’applicabilità al trust dell’esenzione da imposizione prevista dall’art. 19 della L. 74/87 per gli atti “relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio”.

Nel caso di specie, si trattava di un trust istituito dal padre e dai suoi due figli “in attuazione degli accordi di divorzio”, in cui ognuno dei tre disponenti aveva conferito partecipazioni societarie, immobili e denaro contante. I beneficiari del trust erano individuati in questo modo:
- l’ex coniuge era indicata come beneficiaria del conferimento del padre;
- i due figli avevano individuato quali beneficiari i loro discendenti.

I contribuenti avevano ritenuto che tutte le attribuzioni dovessero andare esenti da imposizione, in applicazione dell’art. 19 della L. 74/87, in quanto atti posti in essere “in attuazione degli accordi di divorzio”. I contribuenti ritenevano, infatti, che il trust nel suo complesso fosse stato istituito per garantire una maggior tutela alla ex coniuge/madre, al fine di “«rassicurare» la moglie e la mamma che gran parte del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare si «trovi sin d’ora nell’ambito dei loro discendenti diretti, anche dalla seconda generazione in poi»”.

La tesi dei contribuenti non trova accoglimento, però, né di fronte ai tribunali di merito, né in Cassazione, la quale dopo aver ricordato che l’esenzione in parola persegue lo scopo di “favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi”, volendo evitare che da tali accordi derivino “ripercussioni fiscali sfavorevoli”, afferma, però, che la natura di “negoziazione globale” degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione, non consente di estendere il beneficio oltre i suoi legittimi confini, che, nel caso di specie, includono solo le attribuzioni operate dal padre a favore dell’ex coniuge e non può includere attribuzioni operate dai figli (degli ex coniugi) a favore dei loro discendenti.

Invece, il ricorso dei contribuenti viene accolto sotto altro profilo, in quanto l’imposta di donazione era stata illegittimamente applicata all’istituzione del trust, mentre la vicenda era ratione temporis disciplinata dalla normativa anteriore all’art. 4-bis del DLgs. 346/90, quando era legittima solo la tassazione in uscita.

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