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LAVORO & PREVIDENZA

Contributo abitativo per i genitori precluso agli ex conviventi

Non è possibile accedere al contributo se non vi è stato alcun provvedimento di assegnazione dell’abitazione familiare all’altro genitore

/ Giada GIANOLA

Martedì, 13 ottobre 2026

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Con le FAQ pubblicate ieri, 12 ottobre 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha risposto alle domande più frequenti poste in relazione al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. Le domande per beneficiare del contributo possono essere presentate fino alle ore 12 del 28 ottobre 2026 (si veda “Istanza per il contributo abitativo per i genitori separati o divorziati entro il 28 ottobre” dell’8 ottobre 2026).

In particolare, con riferimento al contratto di locazione, si precisa che, in caso di sottoscrizione nel corso del 2026, il contributo sarà calcolato tenendo conto dei canoni di locazione dovuti per le mensilità del 2026 successive alla data di stipula del contratto, prendendo in considerazione esclusivamente il contratto di locazione vigente alla data di presentazione della domanda.
Il contratto di locazione può, inoltre, essere cointestato: in questo caso, nella domanda va indicato l’importo del canone riferibile alla quota di spettanza del richiedente e il contributo sarà calcolato sulla sola quota di canone effettivamente imputabile al richiedente stesso.

Per fruire del contributo è, in ogni caso, essenziale che il contratto di locazione risulti in essere alla data di presentazione dell’istanza. Non si potrà quindi accedere al contributo per le mensilità relative a un contratto di locazione cessato prima della presentazione della domanda, anche se i relativi canoni siano stati sostenuti nel corso di alcune mensilità nell’anno 2026.

Risulta, poi, fondamentale aver contratto matrimonio ed essere genitori separati o divorziati, non potendo accedere al contributo i genitori che non siano mai stati sposati, ma che, a seguito della cessazione della convivenza, abbiano ottenuto un provvedimento relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli. Il provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, del resto, deve essere già stato emesso al momento di presentazione della domanda, dato che il richiedente nell’istanza deve indicare anche lo stato di separazione o divorzio “mediante indicazione del Tribunale di riferimento, numero e data del provvedimento giudiziale” (art. 6 comma 1 lett. b) del DM 14 settembre 2026 n. 200).

Nelle FAQ si precisa inoltre che non è possibile accedere al contributo qualora manchi un provvedimento di assegnazione dell’abitazione familiare all’altro genitore; con l’istanza il richiedente deve infatti dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, anche i dati catastali e anagrafici dell’abitazione familiare assegnata all’altro genitore, che deve essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore o dei figli con il medesimo convivente (art. 6 comma 1 lett. c) del DM 14 settembre 2026 n. 200). Rimangono, quindi, escluse dal campo di applicazione della misura le situazioni in cui l’abitazione familiare: era condotta in locazione; era detenuta in comodato d’uso; era di proprietà di terzi o è stata venduta prima della data di presentazione dell’istanza.

Si ricorda che alla data di presentazione dell’istanza il richiedente non deve essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo, né essere assegnatario, concessionario o beneficiario di un’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica. Viene, tuttavia, precisato che coloro che abbiano fatto richiesta di un altro contributo o di accedere a un alloggio pubblico e siano ancora in attesa dell’esito della relativa procedura, non risultando già beneficiari di una delle indicate misure alla data di presentazione dell’istanza, possono inviare la domanda di accesso al contributo in esame.

Si specifica, infine, che il requisito per cui il richiedente non deve essere proprietario di uno o più immobili a uso residenziale nel medesimo Comune dell’abitazione familiare o nei Comuni limitrofi, entro un raggio di 50 Km, fatta salva l’eventuale proprietà dell’abitazione familiare assegnata all’altro genitore (art. 6 comma 1 lett. e) del decreto), si applica anche nei casi di comproprietà o di quote di proprietà.

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