Nel Terzo settore da ottobre circa 190 euro medi di incremento retributivo
Introdotto un importo di 200 euro a titolo di welfare contrattuale
Lo scorso 14 settembre Confimpreseitalia, Aifos, Assoesercenti, Ital Pmi, Uci, Unci e Valitalia Pmi (per parte datoriale) e Fesica (in rappresentanza dei lavoratori) hanno siglato il CCNL che definisce la nuova disciplina collettiva applicabile al personale dipendente delle associazioni e delle altre organizzazioni del Terzo settore (codice CNEL T19H), sostitutivo del contratto collettivo del 20 luglio 2023, già integrato negli aspetti retributivi dall’Accordo 31 gennaio 2025. Tale nuova disciplina decorre dal 1° ottobre 2026 e rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2029, sia per la parte economica sia per quella normativa.
Le Parti hanno previsto un incremento complessivo della paga base nazionale conglobata mensile compreso tra i circa 257 euro dei dirigenti e i circa 123 euro del livello 6, distribuito tra le decorrenze di ottobre 2026, gennaio 2027, gennaio 2028 e gennaio 2029. Di seguito riportiamo i nuovi valori applicabili dal corrente mese di ottobre: dirigenti, 2.818,32 euro; liv. Q, 2.254,59 euro; liv. 1, 1.916,50 euro; liv. 2, 1.803,74 euro; liv. 3, 1.690,53 euro; liv. 4, 1.578,31 euro; liv. 5, 1.465,55 euro liv. 6, 1.352,76 euro. I suddetti importi sostituiscono, quelli in essere dal 1° gennaio 2025 in applicazione del richiamato Accordo del gennaio 2025, (si veda “Crescono le retribuzioni delle associazioni del Terzo settore aderenti a Confimpreseitalia” del 15 febbraio 2025).
Con il nuovo CCNL le Parti hanno altresì regolamentato il welfare aziendale, prevedendo che a partire dal 1° maggio 2027 (e successivamente ogni 12 mesi), le associazioni e gli enti saranno tenuti a mettere a disposizione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, nonché dei lavoratori con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio e risultino in forza alla medesima data, un credito welfare annuale, pari a 200 euro, utilizzabile entro il 30 aprile dell’anno successivo. Tale importo si riduce a 100 euro per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% di quello ordinario.
Rimanendo nell’ambito delle disposizioni di carattere economico, si segnala che sono state confermate nelle misure previste dal CCNL del 2023 le maggiorazioni per il lavoro supplementare (15%), straordinario (20%), notturno/festivo (25%) e straordinario notturno e festivo (35%).
Passando alle novità di carattere normativo, in materia di lavoro a tempo determinato le Parti, hanno proceduto a una rinnovata e più articolata descrizione delle fattispecie riconosciute quali causali “contrattuali”, tali da consentire (in fase sia di stipula iniziale, che di successiva proroga) l’apposizione di un termine di durata eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi. A titolo esemplificativo segnaliamo: attività svolta in modo non continuativo, anche per lavori affidati ovvero in appalto, in occasione di eventi di promozione, raccolta fondi, spettacoli o eventi pubblici anche a scopo sociale o solidaristico, cene, pranzi sociali o mercatini solidali, campagne di sensibilizzazione; implementazione dell’offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e non possibili da realizzare con il normale organico aziendale; inserimento di profili con specifiche professionalità da coinvolgere nella ristrutturazione aziendale ai fini dell’acquisizione delle caratteristiche necessarie per perseguire la certificazione della parità di genere o la certificazione etica.
Con riferimento alla violenza di genere, si registra l’estensione delle tutele di legge previste dall’art. 24 comma 1 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 80 (3 mesi di aspettativa retribuita), con proroga fino a ulteriori 90 giorni con indennità al 100% della retribuzione corrente.
Le Parti hanno inoltre individuato in Ob Italia Previdenza il Fondo di previdenza complementare di settore, prevedendo un contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,55%, a condizione che il lavoratore versi un contributo di pari misura. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, è stato confermato il contributo mensile complessivo di 15 euro al Fondo Ob Italia Salute, di cui 13 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore.
Per le altre novità si rimanda al testo integrale del CCNL.
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