Organizzazione centrale per gli amministratori
La circolare Assonime 12 ottobre 2026 n. 23 analizza le novità del DLgs. 47/2026
La circolare Assonime n. 23, resa pubblica ieri, si sofferma sulla nuova disciplina dei sistemi di amministrazione e controllo di spa in esito alle modifiche apportate dal DLgs. 47/2026, attuativo della L. 21/2024 (c.d. legge capitali).
Da un punto di vista generale, Assonime osserva come – per quanto la riforma superi la costruzione del modello tradizionale come quello di default, contemplando una disciplina autonoma e più completa dei tre sistemi – permanga la tendenza a ricostruire la funzione di controllo nei diversi modelli “guardando” il Collegio sindacale. Ciò con il rischio di attenuare quelle differenze strutturali tra modelli che dovrebbero guidare la scelta in relazione alle specifiche caratteristiche dell’impresa (dimensione, assetti proprietari, multinazionalità).
L’indicazione del sistema di governance diviene elemento essenziale dell’atto costitutivo, e non più meramente eventuale, e occorre adottare espressamente uno dei tre modelli. Peraltro, a giudizio di Assonime, la scelta del modello potrebbe essere desunta dal complesso delle clausole statutarie che regolano il sistema di amministrazione e controllo. La riforma lascia comunque irrisolta la questione della possibilità di disciplinare contestualmente, nello statuto, i tre modelli, consentendo il passaggio dall’uno all’altro con una semplice delibera dell’assemblea ordinaria.
Con riguardo al nuovo art. 2380-bis c.c. (rubricato “Funzione di amministrazione”), nel contesto delle nuove norme generali sull’organo amministrativo di spa, la circolare sottolinea la centralità acquisita dalla dimensione organizzativa; dimensione che diviene momento centrale della gestione e strumento essenziale della corretta amministrazione. Scelta che, chiaramente, presenta ricadute in termini di responsabilità, rafforzando l’idea che l’organizzazione sia elemento di assoluto rilievo ai fini della valutazione della correttezza della gestione. D’altra parte, tale attività, proprio in quanto rientrante nell’alveo dell’attività amministrativa, è soggetta alla c.d. business judgment rule.
Degna di sottolineatura è anche la sostituzione del riferimento alle “operazioni necessarie” all’attuazione dell’oggetto sociale con quello alle “operazioni strumentali” ad essa (risolvendo una questione che risultava dibattuta in dottrina). Ciò in quanto la nozione di strumentalità presenta una portata più ampia di quella di necessità, comprendendo tutte le operazioni idonee o funzionali rispetto all’oggetto sociale, anche se non strettamente indispensabili. Modifica che risulta coerente con l’attribuzione agli amministratori della competenza esclusiva in materia organizzativa, per il tramite di atti che, per loro natura, non sono idonei a dare attuazione diretta all’oggetto sociale, ma che vi si rapportano come mezzo.
Rileva, ancora, l’esplicitazione del principio di collegialità (anche in tal caso risolvendo il dubbio in ordine all’ammissibilità o meno di una amministrazione disgiuntiva). Occorre, quindi, che la decisione si formi all’esito di un procedimento (connotato da convocazione, riunione e votazione) idoneo ad assicurare preventiva informazione, coinvolgimento nella discussione e partecipazione alla delibera di ciascun amministratore, in modo che la decisione finale sia la sintesi unitaria di un confronto fra gli amministratori.
Altra importante novità attiene alla impossibilità di delegare le decisioni sull’accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 2086 comma 2 c.c., le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.
Al riguardo si reputa necessario chiarire fino a che punto la riserva si estenda alle decisioni esecutive del piano una volta che questo sia stato approvato dal consiglio. La formula normativa è, infatti, limitata al “contenuto della proposta” e alle “condizioni del piano”, sembrando non precludere il ritorno nell’alveo della delegabilità delle successive determinazioni gestionali di mera attuazione del contenuto del piano.
Anche la nuova previsione del quarto comma dell’art. 2381-ter c.c. – secondo la quale gli amministratori privi di deleghe, nell’assumere le proprie determinazioni, fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto – sembra operare una opzione tra le differenti interpretazioni emerse. In particolare, sembra riconoscere la possibilità che l’amministratore faccia pieno affidamento sull’informazione ricevuta, dovendosi attivare solo quando si manifestino particolari criticità, quali, ad esempio, informazioni non tempestive, parziali o incoerenti.
Il punto di equilibrio tra ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute e obbligo di attivazione deve essere individuato in concreto, caso per caso, alla luce della diligenza professionale e tenendo conto delle specifiche competenze e della solidità dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Impostazione che, a giudizio di Assonime, è da replicare anche per l’amministratore con deleghe, ma per quegli atti estranei rispetto alla sua area di deleghe.
Il tutto ferma restando l’esigenza di definire un sistema strutturale di flussi informativi che consenta un’adeguata informativa del consiglio.
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