Incompatibilità da valutare per il sindaco di gruppo
Sotto la lente di Assonime anche le nuove norme comuni degli organi di controllo
Nella circolare n. 23 pubblicata ieri, Assonime esamina anche le nuove norme comuni sugli organi di controllo dei sistemi di governance di spa.
Al riguardo si sottolinea come la principale novità in termini di contenuto sia costituita dalla precisazione che la vigilanza sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società comprenda anche quella sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché sul coordinamento delle sue funzioni.
Si tratta di un’indicazione che riprende soluzioni normative già presenti nel sistema monistico, nelle società quotate e nelle società bancarie, rendendole prescrizioni di carattere generale per tutte le spa di diritto comune.
Ne consegue la doverosa istituzione di un sistema di controllo interno e di gestione del rischio, ma pur sempre alla luce di un criterio generale di adeguatezza degli assetti organizzativi che si parametra a dimensione, complessità e natura dell’impresa. La vigilanza, peraltro, deve riguardare anche il coordinamento delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi.
Per tal via, si attribuisce all’organo di controllo (e, in primis, al Collegio sindacale) una funzione di supervisione complessiva dell’architettura organizzativa che riguarda la qualità dei flussi informativi, l’integrazione tra le diverse funzioni, la coerenza complessiva del sistema, la capacità dell’organizzazione di produrre informazioni affidabili e coordinate e l’assenza di aree di sovrapposizione o di lacune organizzative.
In ordine alle cause di ineleggibilità/incompatibilità degli organi di controllo, si evidenzia come le novità attengano a un diverso perimetro dei legami familiari rilevanti e alla legittimazione del c.d. organo di controllo di gruppo.
In relazione al primo aspetto, si ricorda come oggi rilevino anche le unioni civili e i conviventi, mentre gli affini sono da considerare solo fino al secondo grado.
Quanto al secondo aspetto, trova conferma il fatto che non costituisca “di per sé” causa di ineleggibilità/decadenza il ricoprire cariche in organi di controllo di diverse società del gruppo.
Secondo la Relazione illustrativa, tale specificazione (“di per sé”) sarebbe diretta a chiarire che possono comunque ricorrere ulteriori circostanze di fatto in grado di rilevare ai fini della ineleggibilità/incompatibilità, come, ad esempio, la dimensione dei compensi.
A giudizio di Assonime, tale motivazione potrebbe condurre a risultati fuorvianti. L’assunzione della carica, anche retribuita, negli organi di controllo delle società del gruppo non costituisce (né costituiva prima del DLgs. 47/2026) una causa di ineleggibilità/decadenza alla carica di componente dell’organo di controllo, trattandosi di soluzione sostenuta per i sindaci delle società quotate dalla stessa Consob.
L’introduzione dell’inciso “di per sé” non dovrebbe, quindi, alludere alla significatività del compenso per la carica di componente dell’organo di controllo nelle società del gruppo, considerato il rischio di comprimere anziché consolidare la figura del c.d. “sindaco di gruppo”. Occorrerebbe, invece, riferirsi ad altre circostanze già indicate dalla norma stessa (diverse dal ricoprire una carica retribuita), ossia alla sussistenza di altre situazioni rilevanti in capo al componente dell’organo di controllo, quali, ad esempio, la sussistenza di rapporti di natura patrimoniale tali da comprometterne l’indipendenza riconducibili a fattispecie diverse da quella di componente di organi di controllo nelle società del gruppo.
Sulla denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società, infine, una volta ricordato che l’art. 2409 c.c. è stato abrogato per essere sostituito dal nuovo art. 2396-quater c.c., si osserva come la riproduzione non sia stata fedele, presentando anche alcune modifiche. Modifiche principalmente collocate nel terzo comma, che afferma: “Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se gli amministratori sono sostituiti con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Il tribunale può subordinare la sospensione del procedimento anche alla sostituzione dei componenti dell’organo di controllo”.
Le modifiche intervenute sono le seguenti: la scomparsa del riferimento all’assemblea quale organo titolare del potere di sostituzione, con una previsione neutra funzionale ai sistemi diversi da quello con Collegio sindacale; la sostituzione richiesta ai fini della sospensione riguarda i soli amministratori, mentre il testo previgente esigeva la sostituzione congiunta di gestori e controllori; la sostituzione dei componenti dell’organo di controllo diventa eventuale, potendo il Tribunale subordinarvi la sospensione.
Queste ultime – osserva Assonime – sono scelte coerenti con il presupposto dell’istituto, dal momento che le gravi irregolarità sono, tipicamente, degli amministratori, mentre il coinvolgimento dell’organo di controllo, in genere a titolo di omessa vigilanza, diventa oggetto di un apprezzamento giudiziale caso per caso, anziché condizione automatica della sospensione.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941