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Dall’INAIL indicazioni sull’ampliamento dei soggetti iscrivibili nelle matricole della gente di mare

/ REDAZIONE

Martedì, 13 ottobre 2026

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Con la nota del 9 ottobre 2026, l’INAIL è intervenuta sulle modifiche apportate dall’art. 21 della L. 70/2026 all’art. 119 del Codice della navigazione. In particolare, dal 10 maggio 2026, possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di Stati membri dell’Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati che abbiano compiuto 16 anni e siano in possesso dei requisiti previsti per la relativa categoria professionale.

Con l’occasione, l’INAIL ricorda che l’art. 6 comma 1 del DL 457/97 prevede, per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 e imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, mentre il successivo art. 6-bis comma 1 ha esteso tali benefici anche alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, con esonero totale dei contributi, e a quelle che esercitano la pesca mediterranea, nel limite del 70%. Infine, l’art. 6 comma 2 ha disposto l’applicazione di uno sgravio contributivo per le imprese che esercitano la pesca costiera, sempre relativamente al personale individuato ai sensi del citato art. 119.

Per effetto della modifica apportata dalla L. 70/2026, se ricorrano le condizioni, le imprese armatrici possono beneficiare dei suddetti sgravi non più limitatamente al personale in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, ma con riferimento a tutto il personale in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza di cui al riformato art. 119, quindi: cittadini italiani, cittadini di Stati membri Ue, cittadini di Stati membri dello Spazio economico europeo, cittadini della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati.

Con riferimento a tali ulteriori categorie di soggetti, per le posizioni assicurative interessate dagli sgravi, dovrà continuare a essere applicato il profilo tariffario Personale italiano/comunitario con sgravi previsto per ciascuna categoria di naviglio compatibile e attualmente in uso.

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