Ancora pochi giorni per aderire ai Fondi paritetici per la formazione continua
Le aziende hanno tempo fino a fine ottobre per esprimere l’adesione o l’eventuale revoca, con effetto dal 1° gennaio 2027
Il 31 ottobre 2026 scade il termine entro il quale le aziende interessate possono richiedere l’adesione o l’eventuale revoca ad un Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua di cui all’art. 118 della L. 388/2000.
Si ricorda che con il DM n. 8 del 9 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro ha adottato le nuove Linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei citati Fondi paritetici, istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore.
Per quanto riguarda le attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, si evidenzia come queste vengano avviate tramite la pubblicazione di Avvisi a valere sul Conto collettivo ovvero tramite l’accantonamento in Conti individuali.
Sul punto, si precisa che il Conto individuale di un’impresa viene attivato a richiesta di quest’ultima dal Fondo cui essa aderisce. Tecnicamente, può confluire nel conto individuale al massimo l’80% delle risorse spettanti all’impresa. Le somme accantonate da un’impresa nel proprio conto individuale devono essere usate entro i 2 anni successivi all’accantonamento stesso. Allo scadere del secondo anno, le risorse residue confluiscono nel Conto collettivo.
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente operativi, le imprese aderiscono al Fondo per il tramite della denuncia contributiva UniEmens presentata all’INPS dal datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa.
Come già accennato, ai sensi dell’art. 118 comma 3 della L. 388/2000, il termine per esprimere l’adesione ovvero la revoca ad un Fondo è fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nei termini di cui sopra, il legale rappresentante dell’impresa, a conferma della volontà di aderire al Fondo, è tenuto ad inviare una comunicazione a mezzo PEC al Fondo con cui notifica allo stesso l’adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del documento di identità.
Per quanto riguarda la mobilità tra i Fondi, l’art. 19 comma 7-bis del DL 185/2008 stabilisce che i datori di lavoro possono modificare la scelta del Fondo cui aderire e chiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo. In tal caso, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare i piani formativi.
Sul punto, la citata norma consente tale operazione a condizione che:
- l’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro;
- il trasferimento delle risorse non riguardi imprese le cui strutture, in ciascuno dei 3 anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003.
Nello spazio delimitato dalla citata cornice legislativa, l’INPS ha reso disponibile la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione ad un nuovo Fondo e che assicura la trasmissione al nuovo Fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.
Parallelamente alla procedura definita dall’INPS, l’azienda deve inviare un messaggio a mezzo PEC indirizzato al Fondo di provenienza e a quello di nuova adesione, contenente la richiesta di trasferimento delle risorse, con specifica indicazione delle matricole interessate dalla mobilità. Nell’occasione dovranno essere allegate la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/00, di essere in possesso dei citati requisiti previsti dall’art. 19 comma 7-bis del DL 185/2008, la copia delle denunce contributive e il documento di identità del sottoscrittore.
In ultimo, si segnala un intervento del Ministero del Lavoro che, con la circ. n. 12 di ieri, ha fornito le istruzioni per il calcolo delle soglie massime per le spese di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali, intendendo per tali le spese relative all’organizzazione, gestione e controllo sostenute dalle sedi nazionali e dalle articolazioni territoriali dei Fondi. A decorrere dall’esercizio 2027, rientrano in questa categoria anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi.
Nell’occasione, il Ministero ha chiarito che le quote percentuali massime delle spese di funzionamento che i Fondi sono tenuti a rispettare, sono da calcolarsi sulle risorse annualmente incassate provenienti dal gettito del contributo obbligatorio dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941