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Mercoledì, 28 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Chiarimenti sulle nuove attrezzature per operazioni in frutteto soggette a verifica triennale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 ottobre 2026

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Con la circolare n. 11/2026, il Direttore generale del Dipartimento per le Politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti operativi concernenti una delle novità introdotte dalla L. 34/2026 (legge annuale sulle piccole e medie imprese) in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La novità in questione è quella introdotta dall’art. 12 dell’indicata legge, che ha previsto l’inserimento, all’interno dell’Allegato VII del DLgs. 81/2008 – il quale elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 comma 11 del DLgs. 81/2008 – della voce “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto - Verifica triennale”, sottoponendole a verifica periodica triennale.

Nell’ottica di fornire precisazioni a tutti gli operatori coinvolti nelle attività delle verifiche periodiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro, si specifica che si tratta di una nuova tipologia di attrezzatura non esplicitamente ricompresa nel suddetto Allegato e, dunque, diversa da quelle già previste.

Nella circolare viene, inoltre, chiarito che per “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”, soggette all’obbligo di verifica triennale, “debbano intendersi le piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per operazioni in frutteto (ovvero la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto), a un’altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri e progettate per lavorare sia su terreni non coltivati e sconnessi che su terreni livellati e solidi, ricomprendendo esclusivamente quelle tipologie che non rientrano nella definizione di macchina agricola raccogli frutta di cui al punto 9 dell’allegato A al DM 4 marzo 1982”.

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