Domanda con riserva inammissibile senza l’elenco dei creditori
Il principio si estende alla domanda prenotativa dell’accordo di ristrutturazione
Con ordinanza n. 27801 del 26 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che il deposito dell’elenco nominativo dei crediti, con l’indicazione dei rispettivi creditori, costituisce un requisito di ammissibilità della domanda di accordo di ristrutturazione con riserva.
Ai sensi dell’art. 44 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII), il debitore può presentare la domanda di cui all’art. 40 con la documentazione prevista dall’art. 39 comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi.
A sua volta, l’art. 39 comma 3 del CCII richiede che venga depositato l’elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che l’indicazione del loro domicilio digitale.
Il mancato deposito dell’elenco dei creditori secondo le modalità prescritte dall’art. 39 del CCII comporta l’inammissibilità della domanda, secondo quanto si desume dall’art. 40 comma 10 del CCII.
Quest’ultima disposizione prevede che, in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza venga proposta con ricorso, ex art. 37 comma 1 del CCII e nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 39 del CCII nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza. Se l’istanza è proposta separatamente entro lo stesso termine, questa è riunita anche d’ufficio al procedimento pendente.
Il debitore, entro il termine della prima udienza, deve porre a corredo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione sui crediti tributari e contributivi, proposta all’esito della ricezione della notifica del ricorso per l’apertura a suo carico della liquidazione giudiziale, azionato, ex art. 37 del CCII, l’elenco dei creditori in conformità con il modello legale di cui all’art. 39 comma 3 del CCII.
L’“elenco nominativo dei creditori”, con le prescrizioni imposte dall’art. 39 comma 3 del CCII e la tempistica prescritta dall’art. 40 comma 10, costituisce l’adempimento indispensabile per consentire al Tribunale di procedere alla preliminare verifica in ordine alle vicende societarie e alla situazione debitoria dell’impresa e, quindi, alla necessaria delibazione in ordine all’ammissibilità della domanda di accesso agli strumenti alternativi di risoluzione della crisi.
Già nella vigenza del RD 267/42, il deposito dell’elenco nominativo dei crediti con l’indicazione dei rispettivi creditori, costituiva, ai sensi dell’art. 161 comma 6 del RD 267/42, un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, la cui mancanza, ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda, poteva essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione ex art. 161 commi 2 e 3 del RD 267/42, conformemente a quanto previsto con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda di concordato c.d. “piena”, la cui mancanza, ai sensi dell’art. 173 comma 3 del RD 267/42, richiamato dall’art. 161 comma 6 del RD 267/42, poteva essere rilevata dal commissario giudiziale anche dopo l’apertura della procedura fino all’omologazione, legittimandone la richiesta di revoca dell’ammissione (Cass. nn. 22454/2021 e 20476/2024).
Tale principio, secondo i giudici di legittimità, trova applicazione anche per la domanda prenotativa dell’accordo di ristrutturazione, così come regolamentata dal combinato disposto degli artt. 39, 44 e 57 e ss. del CCII.
Il Codice della crisi, nel regolamentare il rapporto tra la domanda con riserva e il pendente procedimento di apertura della liquidazione, prevede all’art. 40 comma 10 del CCII – nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – , che, in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza sia proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza.
Poiché anche il ricorso per l’ammissione con riserva all’accordo di ristrutturazione deve essere accompagnato dall’“elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che l’indicazione del loro domicilio digitale”, ne deriva che il debitore è tenuto a presentare tempestivamente la domanda completa anche della documentazione richiesta.
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