Classamento sempre da motivare dettagliatamente
Il Comune non può effettuare autonomamente l’operazione, che è riservata all’Agenzia delle Entrate-Territorio
La Cassazione, con le ordinanze gemelle n. 7732/2019 e n. 7733/2019, ha riaffermato, nel solco del proprio consolidato insegnamento, da un lato che in materia catastale l’obbligo della motivazione non può ritenersi soddisfatto mediante la semplice indicazione dei dati e del classamento attribuito (categoria, rendita) al fabbricato oggetto di accertamento; dall’altro che il Comune non può autonomamente effettuare alcun classamento, trattandosi di operazione riservata esclusivamente all’Agenzia delle Entrate-Territorio.
La controversia è sorta per due avvisi di accertamento di revisione del classamento, con i quali il Comune impositore competente ha confermato la pretesa relativa all’ICI per le annualità 2001 e 2002. Con tali avvisi l’ente locale ha autonomamente
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