«Continuità» nell’IVA di gruppo se la scissione non interrompe il controllo
Con la risposta n. 48, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’applicazione dell’IVA di gruppo a seguito di una ristrutturazione societaria.
Nel caso specifico, l’operazione prevedeva, con effetto dal 1° gennaio 2022:
- la scissione totale di ALFA, controllata dalla subholding di un gruppo societario, in favore della neocostituita BETA e della preesistente GAMMA,
- la scissione parziale di ZETA in favore di GAMMA.
Per il 2021 hanno aderito all’IVA di gruppo, oltre alla subholding, ALFA e ZETA.
Secondo l’Agenzia, l’operazione in parola, essendo funzionale all’accentramento dell’attività commerciale in capo a BETA e di quella immobiliare in capo a GAMMA, non sembra porsi in contrasto con la ratio dei requisiti di controllo posti dal DM 13 dicembre 1979 per l’applicazione dell’IVA di gruppo, i quali sono volti a evitare che accedano alla procedura società che solo occasionalmente sono tra loro vincolate.
Nella fattispecie, la ristrutturazione societaria non muta, nella sostanza, il perimetro dell’IVA di gruppo. La neocostituita BETA è infatti controllata dalla subholding per una percentuale superiore al 50% come lo era anche la scissa (ALFA), di cui prosegue l’attività.
Pertanto, secondo l’Agenzia, BETA può partecipare alla procedura di gruppo in luogo di ALFA senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla sussistenza del controllo dal 1° luglio dell’anno precedente.
Anche GAMMA, già controllata indirettamente dalla subholding tramite ALFA, ma esclusa dalla procedura di gruppo, può accedere a quest’ultima, benché a seguito dell’operazione straordinaria l’assetto del controllo sia mutato (essendo ora esercitato dalla subholding tramite le società X e Y).
Infine, la procedura IVA di gruppo può proseguire in capo a ZETA, già inclusa nel suo perimetro ante riorganizzazione, dato che essa, a seguito della scissione parziale, rimane controllata dalla subholding, seppure indirettamente.
Le variazioni, osserva l’Agenzia, avranno effetto dalla liquidazione IVA di gennaio 2022 e la capogruppo dovrà darne indicazione nel quadro VG del modello IVA 2022.
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