L’assegno all’ex coniuge non salva dalla bancarotta fraudolenta
La Cassazione, nella sentenza n. 2702/2022, ha ribadito che valgono a integrare la fattispecie di bancarotta semplice, di cui all’art. 217 comma 1 n. 1 del RD 267/1942, soltanto quelle spese personali o per la famiglia che, pur essendo razionali e più o meno connesse alla vita dell’azienda, risultano sproporzionate rispetto alla capacità economica dell’imprenditore (cfr. Cass. n. 51242/2019).
Non possono, quindi, ritenersi tali esborsi oggettivamente esorbitanti rispetto ai profitti conseguiti da attività in stato di dissesto (520.000 euro) e asseritamente giustificati dall’obbligo di pagare gli alimenti all’ex coniuge.
Queste spese, infatti, piuttosto che non necessarie, si sostanziano in una vera e propria dissipazione rilevante quale bancarotta fraudolenta (ex art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/1942), in quanto ben avrebbero potuto – e dovuto – essere ridotte mediante revisione delle statuizioni civilistiche.
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