CISOA estesa anche ai lavoratori della pesca
È stata pubblicata ieri, 25 gennaio 2022, la circolare n. 4 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dove vengono affrontati alcuni dei principali argomenti della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
In particolare, la Fondazione analizza le novità in materia di politiche attive, con l’introduzione del c.d. “Programma nazionale GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori”, nonché quelle relative alla delocalizzazione delle imprese e agli ammortizzatori sociali (sia in costanza di rapporto di lavoro sia in caso di cessazione dello stesso).
Proprio sotto il profilo degli ammortizzatori sociali, si ricorda che una delle novità riguarda anche la cassa integrazione salariale operai agricoli (c.d. “CISOA”). Nel dettaglio, l’art. 1 commi 217 e 218 della L. 234/2021 interviene sulla L. 457/72, modificando l’art. 8 e inserendo l’art. 8-bis.
La modifica dell’art. 8 comporta l’ampliamento dei beneficiari della CISOA. A decorrere infatti dal 1° gennaio 2022, tale trattamento è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/58, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Con il nuovo art. 8-bis, il legislatore interviene anche sui termini di conguaglio e di rimborso. In sostanza, il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41