Pronto il codice tributo per compensare il canone RAI speciale versato e non dovuto
L’art. 6 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41 dispone che, per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone RAI speciale.
Il successivo comma 6 prevede, tra l’altro, il riconoscimento di un credito di imposta pari al 100% nei confronti di coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021.
Ciò premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate n. 6 del 25 gennaio 2022 ha istituito il codice tributo “6958”, denominato “Credito d’imposta Canone speciale RAI - art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
I beneficiari del credito e i relativi importi sono stati trasmessi dalla RAI-Radiotelevisione italiana spa; pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere inviate con apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’ufficio RAI della propria Regione, reperibile all’indirizzo http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41