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NOTIZIE IN BREVE

Servizi non imponibili IVA anche se il mittente è diverso dall’esportatore

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 gennaio 2022

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La circolare Assonime. n. 2/2022, pubblicata ieri, ha esaminato le novità al regime di non imponibilità IVA per il trasporto internazionale di beni di cui all’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72, apportate dall’art. 5-septies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021).

Come sintetizzato puntualmente da Assonime, la nuova disposizione circoscrive la non imponibilità IVA dei servizi di trasporto ai soli servizi resi nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, nonché del destinatario dei beni o del prestatore dei servizi di cui al n. 4 del medesimo art. 9 del DPR 633/72.

In merito a quest’ultimo punto, si precisa che i servizi individuati dal richiamato art. 9 n. 4 corrispondono ai servizi di spedizione relativi ai trasporti. La fattispecie, sul piano civilistico, concerne i trasporti effettuati in esecuzione di un contratto di spedizione, ai sensi dell’art. 1737 ss. c.c.

Sulla base della norma fiscale e dell’inquadramento civilistico, Assonime conclude che rientrano tra le prestazioni di servizi non imponibili “sia i servizi resi dallo spedizioniere al proprietario della merce, sia quelli resi dal vettore allo spedizioniere”.
Tra le ulteriori osservazioni formulate nella circolare di Assonime in commento, si evidenzia il fatto che la norma nazionale, nella sua attuale versione, confina il regime di non imponibilità IVA ai soli servizi di trasporto resi (tra gli altri) all’esportatore. Tuttavia, tale nozione è differente rispetto a quella contenuta nella sentenza della Corte di Giustizia Ue 29 giugno 2017, causa C-288/16, dalla quale ha preso l’avvio la modifica della disposizione nazionale.

La giurisprudenza comunitaria si riferisce, infatti, ai servizi resi al “mittente”. Si dovrebbe ritenere preferibile la nozione unionale, se si osserva che, in alcune circostanze, l’esportatore potrebbe non coincidere con colui che cura l’operazione doganale di esportazione, come nel caso delle esportazioni “triangolari”. Secondo Assonime, alla luce della lettura della sentenza della Corte, è possibile concludere che le definizioni “esportatore” e “importatore” (di cui all’art. 9 n. 2 del DPR 633/72 e all’art. 146 della direttiva 2006/112/Ce) sono da intendere “in senso ampio e atecnico, per comprendere, per l’appunto, i committenti dei servizi di trasporto che sono parte della transazione commerciale”.

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