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Tassazione ordinaria se l’erogazione nel periodo d’imposta successivo è fisiologica

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 gennaio 2022

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Con la risposta a interpello n. 49, l’Agenzia delle Entrate conferma che non trova applicazione la tassazione separata ex art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR se la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo è “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici per la loro erogazione.

Ai sensi della citata disposizione, l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Come chiarito più volte, ai fini della tassazione separata assumono rilevanza (C.M. n. 23/97):
- le situazioni di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme;
- quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

Ciò trova applicazione in relazione a fattispecie in cui l’erogazione degli emolumenti al personale avvenga in “ritardo” successivamente all’anno di riferimento.
Nel caso di specie, invece, l’istante eroga nell’anno successivo, ai propri dipendenti, il “premio di risultato” e l’“indennità di responsabilità” in base alle modalità stabilite dal Testo unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere (TUC) (quindi in modo “fisiologico”). Inoltre, Il TUC prevede che le somme a titolo di “incremento di efficienza aziendale” possano essere corrisposte nell’anno successivo a quello di maturazione; non sarebbe in tal caso ravvisabile la circostanza del “ritardo”.

Per i tre emolumenti trova quindi applicazione la tassazione ordinaria.

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