Contribuzione NASpI anche per i contratti di ricerca
Con la circ. n. 125, pubblicata ieri, l’INPS ha esaminato la disciplina dei contratti di ricerca e dei contratti “incarichi post-doc” previsti, rispettivamente, dagli artt. 22 e 22-bis della L. 240/2010 e ha fornito indicazioni in merito ai relativi obblighi contributivi.
Tali tipologie contrattuali possono essere stipulate da università, enti pubblici di ricerca e determinate istituzioni scientifiche.
Per quanto riguarda i contratti di ricerca (subentrati agli assegni di ricerca), l’INPS ricorda che si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, la cui durata è generalmente biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 2 anni.
Invece, gli “incarichi post-doc”, utilizzati per svolgimento di attività di ricerca e di collaborazione alle attività didattiche, sono contratti a termine relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica con una durata complessiva massima di 3 anni. In termini generali, i datori di lavoro che stipulano i contratti in esame sono soggetti agli obblighi contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.
Con l’occasione, l’INPS precisa poi che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della prestazione di disoccupazione NASpI, mentre non è dovuto il contributo addizionale ex art. 2 comma 28 della L. 92/2012, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, così come non sono previsti obblighi contributivi relativi al finanziamento delle assicurazioni della maternità e contro la malattia, poiché in relazione a tali eventi la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
Infine, nella circolare in commento vengono fornite le istruzioni per una corretta compilazione dei flussi UniEmens.
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