Licenziamento illegittimo se intimato per mancata esibizione del green pass
La sentenza n. 24996 depositata ieri della Corte di Cassazione affronta, a distanza di qualche anno dall’emergenza da COVID-19, la questione del lavoratore licenziato per mancata esibizione del c.d. green pass (o certificazione verde COVID-19), di cui il legislatore emergenziale ne aveva disposto, per un certo periodo di tempo, il possesso e l’esibizione per accedere ai luoghi di lavoro.
In particolare il lavoratore aveva dichiarato all’azienda di non voler esibire il green pass. Ne conseguiva un procedimento disciplinare e, quindi, il licenziamento.
L’obbligo in questione era previsto dall’art. 9-septies del DL 52/2021 dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. Ai sensi del comma 6 di tale norma, i lavoratori che avessero comunicato di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o fossero privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro non potevano accedervi ed erano considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione (comunque, non oltre il 30 aprile 2022) senza, però, conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non veniva riconosciuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La Suprema Corte con la sentenza in commento ha accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo il licenziamento intimatogli illegittimo. Nella pronuncia si evidenzia come le citate disposizioni, che hanno a oggetto il possesso materiale del certificato verde, non disciplinano la scelta del lavoratore di non munirsi del green pass o di non esibirlo e, in ogni caso, come le stesse non contemplino conseguenze disciplinari per la mancanza del green pass, ma solo la natura ingiustificata dell’assenza.
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