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In Gazzetta Ufficiale l’elenco dei servizi essenziali e primari a cui accedere senza green pass

/ REDAZIONE

Martedì, 25 gennaio 2022

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Il DPCM 21 gennaio 2022, che individua le esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. 

Sono dunque escluse dall’obbligo di richiesta di green pass all’ingresso tutte le attività che fanno fronte ad esigenze alimentari e di prima necessità, di salute, di sicurezza e di giustizia che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona, quali:
- le attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità;
- le strutture sanitarie, socio-sanitarie e veterinarie;
- gli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali;
- gli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari.

Il rispetto di tali misure deve essere assicurato dai titolari e responsabili delle attività commerciali e delle strutture elencate, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni, l’art. 13 del DL 52/2021 prevede che le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 9-bis del medesimo decreto siano sanzionate, ai sensi dell’art. 4 del DL 25 marzo 2020 n. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (si veda “Senza green pass i servizi per esigenze essenziali e primarie della persona” del 22 gennaio 2022.

Il decreto acquista efficacia dal 1° febbraio 2022.

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