Punibile il mancato accantonamento delle somme per l’INPS
Lo stato di insolvenza non libera il sostituto, che ha l’obbligo sia di corrispondere le ritenute, sia di pagare le retribuzioni
Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente costituisce il presupposto del reato di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali.
Al contrario, nessuna rilevanza assume a livello penale la circostanza che la relativa erogazione sia avvenuta con ritardo rispetto agli accordi contrattuali, del tutto estranei alla fattispecie criminosa.
La Cassazione, nella sentenza n. 48539 depositata ieri, ricorda che l’elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983 è rappresentato dall’avvenuto pagamento degli emolumenti, per effetto del quale sorge a carico del datore di lavoro, l’obbligo di versare le somme dovute all’INPS, trattenendole sulle retribuzioni stesse di cui costituiscono quota parte, posto che
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