Ammissibile la riproposizione del concordato anticipato
Il Tribunale deve solo verificare l’insussistenza dell’abuso dello strumento concorsuale
Tramite il DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 (ovvero tramite uno dei numerosi e singhiozzanti interventi “minori” di riforma della legge fallimentare), il legislatore apportava nuovi commi nell’art. 161 del RD 267/42, indirizzati a favorire l’anticipo dell’emersione della crisi, così avvicinando la disciplina del nostro concordato preventivo a quella delle procedure regolate dal Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense.
Le disposizioni evidenziavano la distinzione fra domanda, proposta e piano, ossia tra ciò che attiene il processo (la domanda al Tribunale), il contenuto negoziale/oggetto dell’accordo (la proposta ai creditori) e il mezzo di attuazione (il piano), inteso come modalità tramite cui rendere realizzabile la proposta,
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