Legittima la detrazione dell’imposta pagata all’estero sui dividendi
La C.G.T. I Siena si allinea alla prima giurisprudenza di Cassazione sulla spettanza dei rimborsi
La sentenza della C.G.T. I Siena n. 68/1/24 ha stabilito che le persone fisiche residenti possono scomputare l’imposta assolta all’estero sui dividendi dall’imposta sostitutiva italiana del 26%.
Si tratta di una pronuncia di particolare importanza, perché a quanto consta si conferma per la prima volta nelle Corti di merito il principio in questo senso stabilito dalla sentenza di Cassazione n. 25698/2022 (espressamente richiamato e sulla base del quale è stato incardinato il ricorso contro il diniego di rimborso). Tale sentenza, riferita ai rapporti con gli Stati Uniti, si basava sul contenuto dell’art. 23, § 3, della Convenzione con l’Italia, il quale nega il credito “ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
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