Domanda implicitamente rigettata solo se incompatibile con quella accolta
Con l’ordinanza n. 14676, pubblicata ieri, le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi su un ricorso avverso una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, resa all’esito di un giudizio di rettificazione ex art. 204 del RD 1775/1933, hanno dato continuità al principio di diritto secondo cui il rigetto implicito di una domanda (che si assume non esaminata) può configurarsi allorché l’accoglimento di essa sia logicamente e giuridicamente incompatibile con le complessive statuizioni contenute nella decisione.
Si pensi, ad esempio, all’azione di arricchimento senza causa formulata dall’attore in via subordinata a quella di adempimento contrattuale: l’accoglimento della prima, presupponendo l’accertamento dell’inesistenza di un valido titolo giustificativo dell’altrui locupletazione, a fronte dell’impoverimento patito dall’attore, sarebbe di certo incompatibile con l’accoglimento della seconda, che postula l’esistenza di un valido contratto attributivo del diritto a una data prestazione.
Nel caso di specie, in contrasto con la posizione assunta dalla sentenza impugnata, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di ravvisare un rapporto di incompatibilità tra la domanda (accolta) di pagamento del valore commerciale di un fondo occupato e irreversibilmente trasformato sine titulo e le domande (rimaste impregiudicate) di risarcimento del danno da mancata utilizzazione del bene, di condanna al pagamento dell’indennità da occupazione illegittima e di pagamento della rivalutazione monetaria.