Amministratori privi di deleghe responsabili al 30%
Ritenuta corretta dalla Cassazione la ripartizione 70/30, tra delegati e non, del danno determinato con il criterio dei «netti patrimoniali»
La Cassazione, nell’ordinanza n. 15054, depositata ieri, ha affermato che anche gli amministratori privi di deleghe rispondono, ex art. 2486 comma 1 c.c., dell’illecita prosecuzione dell’attività sociale, ovvero dello svolgimento della stessa in ottica operativa e non solo conservativa nonostante la perdita del capitale sociale occultata tramite scorrette valutazioni di bilancio. Tale responsabilità deve ritenersi correttamente ripartita attribuendo ad essi il 30% del danno determinato sulla base del criterio dei “netti patrimoniali”.
Più in generale, i giudici di legittimità reputano corretta l’intera decisione della Corte d’Appello, innanzitutto con riguardo all’impossibilità di considerare intervenuta la prescrizione. Premesso, infatti, che
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