Il Codice della crisi non definisce la natura della revocatoria
L’orientamento giurisprudenziale oscilla tra la teoria indennitaria e quella redistributiva
La revocatoria ex art. 166 del DLgs. 14/2019 (CCII), che per distinguere dalla revocatoria ordinaria definiremo “concorsuale”, ha la finalità del recupero di beni e diritti (con incremento dell’attivo) o dell’esclusione di crediti e diritti (con conseguente riduzione del passivo), rendendo inefficaci atti e pagamenti compiuti o garanzie concesse dal debitore in pregiudizio ai creditori nel periodo di incubazione dell’insolvenza. Tale periodo, anche definito “sospetto”, viene individuato dal giorno di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale e in un range temporale anteriore a tale data che va da sei mesi a un anno, a seconda della tipologia di atto.
L’azione fonda il suo presupposto soggettivo nella scientia ...
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