Per l’accesso del creditore al sequestro conservativo necessari due presupposti
Dubbi sulla prova del periculum in mora nelle obbligazioni solidali
L’art. 2740 c.c. riconosce al creditore insoddisfatto la possibilità di aggredire l’intero patrimonio del debitore, procedendo, a propria scelta, al pignoramento dei beni mobili e/o immobili di cui quest’ultimo sia proprietario, ovvero dei crediti che l’obbligato vanti nei confronti di soggetti terzi.
Può accadere che il creditore sia sprovvisto di un titolo esecutivo (ad es., una sentenza di condanna) che gli consenta di avviare tempestivamente l’esecuzione forzata e, al contempo, abbia ragione di temere che nelle more del tempo necessario per ottenere l’accertamento del proprio credito (ad es., con un ordinario processo di cognizione) il debitore renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio. Si pensi al debitore che si accinga ad alienare un immobile
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