Il pagamento a seguito di accertamento con adesione revoca il sequestro preventivo
La Cassazione sottolinea come l’accordo con il Fisco cancelli qualsiasi pretesa tributaria
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32282, depositata ieri, ha precisato che, se è vero il principio in base al quale, una volta perfezionato un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario il sequestro preventivo non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, dovendo essere ridotto in misura corrispondente, ciò deve valere, a maggior ragione, nei casi in cui l’adempimento del debito tributario, a seguito di accertamento con adesione, sia stato integrale (comprensivo di sanzioni e interessi).
Ciò a prescindere dal fatto che vi sia divergenza tra la quantificazione dell’imposta evasa compiuta dal giudice penale e l’accertamento del suo ammontare