Legittimazione del fallito con la pura e semplice inerzia del curatore
Il vizio ha carattere assoluto e può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice
Con l’ordinanza n. 22451 di ieri, la Corte di Cassazione è ritornata sul tema della legittimazione processuale del debitore all’esito dell’apertura della procedura concorsuale.
La dichiarazione di fallimento determina il trasferimento al curatore della legittimazione a far valere i rapporti di diritto patrimoniale che facevano capo al debitore (art. 43 del RD 267/42), essendo il debitore privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, salve le ipotesi in cui il debitore fallito agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale ex art. 46 del RD 267/42 e sempre che gli organi della procedura siano rimasti inerti (Cass. n. 31843/2019).
Le Sezioni Unite n. 11287/2023, nel comporre un contrasto ...