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IMPRESA

Responsabilità del terzo nella bancarotta legata alla volontarietà

Non rileva agire per ottenere il pagamento di un proprio credito se non emergono elementi per assumere la conoscenza del rischio del dissesto

/ Maria Francesca ARTUSI

Sabato, 31 gennaio 2026

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I delitti di bancarotta societaria sono, di per sé, dei reati “propri” cioè dei reati che possono essere commessi soltanto dai soggetti indicati nell’art. 223 del RD 267/42 (oggi art. 329 del DLgs. 14/2019).
La giurisprudenza da sempre ammette il concorso di un soggetto terzo (c.d. “extraneus”) nel reato, tuttavia non è possibile condannare il terzo laddove sia escluso il contributo oggettivo del soggetto qualificato (amministratore, etc…) alla commissione dell’azione tipica.

Di tali principi si avvale la sentenza n. 3834, depositata il 29 gennaio 2026 dalla Corte di Cassazione, nel confermare l’assoluzione di un partner commerciale di una srl fallita.
L’accusa riteneva che costui, in concorso con l’amministratore della società, avesse distratto risorse societarie mediante una serie di transazioni che, prive di reale giustificazione, avevano determinato pagamenti per oltre 600.000 euro della srl, poi dichiarata fallita.

Le modalità del contributo venivano individuate nella “spinta, convincimento, pressione, supporto professionale in direzione di un risultato”, e cioè nell’ottenere pagamenti di crediti asseritamente non dovuti e dunque dannosi per la società.

I giudici di legittimità ricordano che l’extraneus può concorrere con un contributo morale o materiale all’azione tipica. In particolare, può concorrere nella condotta di bancarotta per distrazione commessa dall’amministratore della società fallita al di fuori di ogni accordo preventivo, purché sia consapevole del contributo che reca all’azione tipica del soggetto qualificato.
Non sono dunque richiesti previ accordi criminosi, tanto che il concorso del terzo può essere riconosciuto anche laddove l’amministratore abbia commesso oggettivamente l’azione tipica senza il correlato elemento soggettivo (volontà e consapevolezza).

Viene anche precisato che il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. La specifica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Cass. n. 21475/2022 e Cass. n. 29705/2020).
Analogamente che per l’intraneus, anche per l’extraneus l’elemento psicologico può atteggiarsi nella forma del dolo eventuale.

Serve la consapevolezza di determinare un pregiudizio per i creditori

Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione concorda con le valutazioni della Corte d’Appello secondo cui era esclusa la consapevolezza del terzo nella distrazione contestata all’amministratore. L’imputato aveva, infatti, agito per ottenere il pagamento di un proprio credito e non erano emersi elementi probatori sufficienti per assumere che costui fosse a conoscenza del rischio del dissesto. Vero è che il credito era vantato nei confronti del gruppo di imprese, ma non è sufficiente a provare il dolo di distrazione il fatto che il creditore avesse ottenuto una coobbligazione da parte di altra società del gruppo, estranea al rapporto originario.

I giudici di legittimità ritengono, infatti, in qualche misura naturale che le garanzie fossero prestate dalla società del gruppo che era in grado di fornirle. D’altra parte, non viene in alcun modo provata la consapevolezza del fatto che il coinvolgimento di tale srl presentasse caratteri di ingiustificato pregiudizio nei confronti della stessa in assenza di adeguato interesse.

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