Giudizio di convalida delle misure protettive se i creditori azionano il credito
Coloro che non si attivano e risultano dall’elenco restano litisconsorti facoltativi
Secondo il Tribunale di Roma 3 luglio 2024, il giudizio avente ad oggetto la convalida delle misure protettive ex art. 19 del DLgs. 14/2019 (CCII) deve essere promosso nei confronti dei soli creditori che, all’atto del deposito della relativa istanza e della successiva pubblicazione nel Registro delle imprese, abbiano già dato impulso ad azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore ovvero sui beni e diritti a mezzo dei quali è esercitata l’attività imprenditoriale, da ritenersi, pertanto, litisconsorti necessari.
Non è necessario, invece, che gli atti di vocatio in iudicium siano notificati anche agli altri creditori risultanti dall’elenco allegato al ricorso propulsivo – ai quali deve essere riconosciuta la veste processuale di litisconsorti facoltativi – sebbene
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