Possibile la cessione delle eccedenze IRES anche in caso di fusione
Regime dei trasferimenti di eccedenze all’interno del gruppo valido anche se alla data di presentazione del modello dichiarativo la cedente è incorporata
L’art. 43-ter del DPR 602/73 consente di procedere, fra soggetti appartenenti allo stesso “gruppo”, alla cessione delle eccedenze IRES con la conseguente utilizzabilità delle medesime da parte del cessionario a diretta compensazione dei propri debiti di imposta.
Per individuare la nozione di gruppo e, quindi, definire quali siano la società controllante e le società controllate ai fini della disposizione in esame, il primo periodo del comma 4 dell’art. 43-ter del DPR 602/73 individua quello che per semplicità è stato definito “gruppo fiscale”, affermando che l’ente o società controllante considera controllate: le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote siano possedute, direttamente dalla controllante
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