Legittimi i prestiti concessi da soggetti non finanziari diversi dai soci
L’operazione è ammissibile anche al di fuori di un gruppo di imprese, sulla base di trattative personalizzate
L’attività di raccolta del risparmio presso il pubblico è espressamente riservata alle banche – ai sensi degli artt. 2 comma 1 della Delibera CICR 1058/2005 e 11 comma 2 del DLgs. 385/1993 – e agli altri intermediari finanziari autorizzati.
L’art. 3 comma 2 del DM 53/2015 precisa, tuttavia, che “Non configurano operatività nei confronti del pubblico tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo”. La medesima norma agevolativa opera rispetto all’acquisto dei crediti vantati da terzi verso società del gruppo di appartenenza o – alle condizioni indicate nella norma – al rilascio di garanzie o alla
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