Possibile l’ordine di liberazione nella liquidazione del patrimonio
Legittimità di tale ordine nelle procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012
Le procedure di sovraindebitamento regolate dalla L. 3/2012, caratterizzate da diversi vuoti normativi, continuano a interessare gli operatori del diritto, con riferimento, tra gli altri, alle vicende circolatorie dei beni immobili e alla fruibilità da parte degli acquirenti.
Le norme ante riforma non contengono alcuna previsione espressa circa l’emissione dell’“ordine di liberazione” in un contesto in cui, invece, già l’art. 560 c.p.c. prevedeva, nelle procedure esecutive, un potere del tutto discrezionale del giudice dell’esecuzione di disporre la liberazione dell’immobile senza oneri per l’aggiudicatario, stabilendo come termine ultimo per l’emissione quello dell’aggiudicazione o dell’assegnazione dell’immobile.
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