Per la clausola penale del contratto di locazione, disposizione più onerosa da chiarire
La risposta a interpello n. 185/2024 ha lasciato in ombra il tema
La recente risposta n. 185/2024 dell’Agenzia delle Entrate (si veda “Clausola penale del contratto di locazione senza tassazione autonoma” del 19 settembre 2024) ha sancito che quando, in un contratto di locazione, è inserita una clausola penale (art. 1382 c.c.), l’atto che la contiene deve essere assoggettato a registrazione secondo la regola della tassazione unica, prevista all’art. 21 comma 2 del DPR 131/86 per le disposizioni legate da vincolo di derivazione necessaria, ovvero applicando l’imposta di registro “come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.
Il chiarimento merita qualche ulteriore riflessione, anche confrontandolo con i precedenti chiarimenti sul tema (ris. 16 luglio 2004, n.
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