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Giovedì, 24 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Per la responsabilità per omessa regolarizzazione antincendio verifica delle condizioni concrete

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 settembre 2026

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Nella sentenza n. 34142, depositata ieri, la Cassazione evidenzia che la configurabilità della responsabilità dell’amministratore di condominio in relazione all’omessa regolarizzazione antincendio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non può essere automaticamente desunta dalla sola mancata presentazione della SCIA.

Quest’ultima è destinata ad attestare la conformità dell’attività alle prescrizioni antincendio e si inserisce nella fase conclusiva del procedimento amministrativo. Ne consegue che l’accertamento della responsabilità penale non può prescindere dalla verifica delle condizioni concrete che rendevano possibile tale adempimento.

In particolare, nel caso di specie, si discuteva sulla contravvenzione penale prevista dall’art. 20 del DLgs. 139/2006, che stabilisce una serie di sanzioni sia per l’omissione sia per la falsa attestazione in relazione alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

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