Nella sottrazione fraudolenta i beni alienati servono a compiere il reato
Secondo una delle interpretazioni sarebbero confiscabili ex art. 240 comma 1 c.p. a prescindere dalla qualificazione come profitto del reato
In relazione alla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000), un elemento di incertezza è rappresentato dalla individuazione del valore di riferimento del profitto del reato ai fini del sequestro in funzione della successiva confisca.
Si ricorda che la citata disposizione punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell’IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore
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