Il direttore generale non risponde del compenso percepito e non dovuto
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 4543/2024, ha stabilito che la mera percezione di un compenso, quand’anche non dovuto, non può essere qualificato “atto gestorio” fonte di responsabilità del direttore generale ex art. 2396 c.c.
Inoltre, avendo il legislatore limitato la responsabilità dei direttori generali rispetto ai compiti agli stessi affidati, non essendo, nella specie, stato delegato il compito di verificare la regolarità degli stipendi, nemmeno è ipotizzabile un addebito di omesso controllo.
Peraltro, non appare irrilevante sottolineare come non si consideri annullabile per conflitto d’interessi la deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata con il voto determinante espresso dallo stesso amministratore, che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale.
A maggior ragione, allora, non può sussistere alcuna responsabilità in capo al direttore generale che si limiti a percepire un compenso deliberato da altri organi della società; compenso che, nella specie, non era ab origine illegittimo, ritenendosi, solo successivamente, esorbitante rispetto ai limiti previsti dalla legge.