In presenza di indici di fatti illeciti i sindaci delle banche devono attivare tutti i propri poteri
La Cassazione, nell’ordinanza n. 24370/2024, ha precisato che, in presenza di indici rivelatori di fatti illeciti degli amministratori di una banca, i sindaci, per andare esenti da responsabilità, devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo sufficiente la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro.
In tal caso, dal comportamento inerte dei sindaci consegue la mancata adeguata vigilanza sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto consentire di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.
Nel caso di specie, in particolare, i giudici di merito avevano individuato i seguenti indici rivelatori che avrebbero dovuto innescare lo sforzo diligente dei controllori:
- la peculiarità dell’operazione posta in essere e la sua importanza per le prospettive future della banca;
- la sommarietà e particolare sinteticità delle comunicazioni rese dagli organi operativi;
- la sollecitazione di un vaglio approfondito proveniente dalla Banca d’Italia e indirizzata all’organo di controllo.