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La cessione del credito con factoring interrompe il regime di sospensione dell’esigibilità IVA

/ REDAZIONE

Sabato, 14 settembre 2024

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La cessione di un credito derivante da una prestazione di servizi per la quale opera il regime di esigibilità IVA differita ex art. 6 comma 5 del DPR 633/72, nell’ambito di un contratto di factoring, con conseguente realizzazione del corrispettivo da parte del cedente, determina la cessazione del suddetto regime di sospensione del pagamento dell’imposta, così che il soggetto passivo è tenuto al versamento dell’IVA senza dover attendere il pagamento del debitore ceduto in favore del factor.

È questo in sostanza il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24673 del 13 settembre.
Nel caso specifico, a un consorzio veniva contestato il mancato pagamento dell’IVA su fatture emesse verso una Pubblica Amministrazione, il cui credito era stato poi ceduto a una società di factoring.

Secondo i giudici di legittimità, con il contratto di factoring un soggetto si impegna a cedere un credito al factor, che diventa titolare esclusivo del credito medesimo, così che il successivo adempimento del debitore ceduto si intende eseguito nei confronti del factor.

Sulla base di tali premesse, la Corte afferma che la cessione del credito vantato verso la P.A. nell’ambito di un’operazione di factoring comporta la realizzazione del credito derivante dalla prestazione di servizi e fa venire meno il regime di sospensione dell’esigibilità IVA di cui all’art. 6 comma 5 del DPR 633/72.

La ratio di tale regime, infatti, quella di tutelare il contribuente dai ritardi nell’esecuzione dei pagamenti da parte delle P.A., evitando che questi sia tenuto a pagare l’IVA per un’operazione effettuata ma per la quale non è stato incassato il corrispettivo. Tale esigenza, tuttavia, viene meno con la cessione del credito al factor.

Non rileva, peraltro, secondo i giudici, la circostanza che il corrispettivo per la cessione del credito sia inferiore al valore nominale del credito stesso.

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