Nuova definizione di crediti inesistenti e non spettanti in linea con il passato
Non spettante il credito investimenti in aree svantaggiate utilizzato dopo il termine di legge
È stata già messa in evidenza su Eutekne.info la singolare discrasia fra la data di entrata in vigore della definizione (unica) di crediti inesistenti e non spettanti fra diritto penale e diritto tributario (si veda “Entrata in vigore «sdoppiata» per i crediti inesistenti e non spettanti” del 27 maggio 2024), sollevando perplessità in ordine a tale scelta legislativa.
Nell’ambito del decreto delegato in tema di sanzioni (DLgs. 87/2024), il legislatore ha inserito, nell’art. 1 del DLgs. 74/2000, le definizioni di crediti inesistenti e non spettanti, valevoli anche ai fini tributari in virtù del richiamo dell’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/1997.
In particolare, la lettera g-quater) dell’art. 1 del DLgs. 74/2000 definisce i crediti inesistenti come:
- i crediti ...