Il diritto di prelazione non vale per il fiduciario obbligatosi a ritrasferire la quota
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 2248/2024, ha precisato che il socio di una srl che accetti il trasferimento fiduciario in suo favore anche della quota di partecipazione di altro socio, con l’obbligo di ritrasferirgliela a semplice richiesta, non può poi invocare la clausola statutaria che, in caso di cessione a soggetti non soci, gli riconoscerebbe il diritto di prelazione, salvo che non sia già stato dato il consenso scritto al trasferimento.
Infatti, nel sottoscrivere il patto fiduciario, e obbligandosi a ritrasferire la partecipazione, ha sostanzialmente dato questo consenso al trasferimento, non potendo, di conseguenza, avvalersi del diritto di prelazione.
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