Opposizione al passivo improcedibile con la chiusura del fallimento
Esclusa l’efficacia ultra-fallimentare del provvedimento di ammissione al concorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29156 di ieri, ha rimarcato il principio secondo cui la sopravvenuta chiusura del fallimento impone al tribunale di constatare l’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo ancora pendente.
La chiusura della procedura, in verità, determina l’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo in ragione della natura endofallimentare dello stesso, restando esclusa, ai sensi dell’art. 120 del RD 267/42, l’efficacia ultra-fallimentare del provvedimento con il quale il credito era stato ammesso al concorso (Cass. n. 3075/2018).
L’art. 96 comma 5 del RD 267/42, laddove stabilisce che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte all’esito dei giudizi di impugnazione ...