Possibile «ne bis in idem» tra bancarotta e sottrazione fraudolenta
Prosecuzione del processo preclusa se il fatto storico oggetto del giudizio non ancora definito coincide con quello accertato dalla sentenza definitiva
Per non violare il divieto di “doppio giudizio”, anche noto come “ne bis in idem”, è necessario che il giudice verifichi che il procedimento per bancarotta fraudolenta e quello per sottrazione fraudolenta ...
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