Possibile «ne bis in idem» tra bancarotta e sottrazione fraudolenta
Prosecuzione del processo preclusa se il fatto storico oggetto del giudizio non ancora definito coincide con quello accertato dalla sentenza definitiva
Per non violare il divieto di “doppio giudizio”, anche noto come “ne bis in idem”, è necessario che il giudice verifichi che il procedimento per bancarotta fraudolenta e quello per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non riguardino il medesimo fatto storico.
Richiamando i principi nazionali e sovranazionali in questa materia, la sentenza n. 42462 della Corte di Cassazione depositata ieri annulla la condanna per il citato reato tributario (art. 11 del DLgs. 74/2000) proprio per la mancanza di tale accertamento fattuale.
Nel caso in esame, infatti, l’amministratore di una srl era stato definitivamente assolto, per carenza dell’elemento soggettivo doloso, dal reato di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione (artt. 216 e 223 del RD 267/42), ...
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