Possibile strumentalità tra i diritti di consultazione e di impugnazione del bilancio
La Corte d’Appello di Firenze prospetta tale rapporto aprendo un varco nella separazione tra i due diritti
In ordine ai rapporti tra il diritto del socio non amministratore di srl di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (ex art. 2476 comma 2 c.c.) e il diritto all’informazione preventiva di cui gode il socio in vista dell’assemblea di approvazione del bilancio (ex art. 2429 comma 3 c.c., applicabile alle srl in forza dell’art. 2478-bis comma 1 c.c.), la giurisprudenza di merito degli ultimi anni si è andata consolidando nel senso che la violazione del primo non incide sulla validità della delibera di approvazione del bilancio.
Si è affermato, infatti, che la violazione del primo obbligo può determinare una responsabilità degli amministratori, ma non anche un vizio del procedimento di
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