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Sabato, 15 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Nuove indicazioni operative per l’allerta dei sindaci

La segnalazione deve essere effettuata, qualora sussistano i presupposti, anche se già eseguita dal revisore legale

/ Michele BANA

Giovedì, 2 gennaio 2025

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L’art. 25-octies comma 1 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi o CCII) stabilisce che l’organo di controllo societario (Collegio sindacale o sindaco unico) e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell’esercizio delle rispettive funzioni – e, quindi, nei corrispondenti contesti di azione e competenze, oltre che nell’osservanza della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi – segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata della crisi (art. 17 commi 1-3 del CCII).

A questo proposito, le nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale delle società non quotate, in vigore dal ° gennaio ...

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