Al chirurgo estetico spetta il rilascio dell’attestazione medica
Per l’esenzione IVA è necessario che l’intervento abbia una finalità terapeutica
Con l’obiettivo di allineare ai principi comunitari il trattamento IVA delle prestazioni di chirurgia estetica, l’art. 4-quater del DL 145/2023 ha previsto che il regime di esenzione IVA (art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72) trovi applicazione anche con riguardo alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, a condizione però che le stesse non abbiano finalità meramente cosmetiche, ma siano volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, del paziente; la norma prescrive, inoltre, che tali finalità terapeutiche debbano risultare da apposita attestazione medica, in assenza della quale troverà applicazione l’IVA, con l’aliquota ordinaria del 22%.
In merito al soggetto ...
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