Responsabilità oggettiva per il deposito speditore nell’ipotesi di falsa esportazione
La garanzia del sistema delle accise è da rispettare ma si pone qualche dubbio di equità fiscale
In caso di falsa esportazione, il deposito mittente è sempre responsabile per l’immissione in consumo sul territorio nazionale e, dunque, per il debito di accisa, salva la prova della avvenuta perdita dei prodotti quale fatto ad esso non imputabile, nemmeno per colpa. Resta tuttavia, nel sistema delle accise, l’impostazione di un regime di responsabilità sostanzialmente oggettiva, estremamente discutibile e che si presenta come un unicum nell’ordinamento armonizzato e nazionale, e che in effetti rappresenta il maggiore elemento di rischio per i depositi fiscali autorizzati.
Con queste conclusioni, recate dalla sentenza n. 2482/2025, la Corte di Cassazione persegue una linea di particolare rigore, confermando l’assunto della responsabilità oggettiva per i mittenti di prodotto
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